Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Verona

Regolamento Sezionale (art. 24 dello Statuto).

Varato dal C.D.S. il 27/10/2006

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 04/03/2007 - Ratificato dal C.D.N. il 10/03/2007

COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1

L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è un'Associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato sociale, culturale e ricreativo, senza scopi di lucro ed ha sede in Milano, via Marsala 9.

La Sezione di Verona dell'Associazione Nazionale Alpini è stata costituita l' 11 aprile 1920 in base all'art. 21 dello Statuto Nazionale (in seguito semplicemente denominato "Statuto"), ed attualmente ha sede in Verona in via del Pontiere 1.

La Sezione ha il compito di perseguire, impartendo le opportune direttive ai Gruppi ad essa appartenenti e riconosciuti ufficialmente, gli scopi indicati nell'art. 2 dello Statuto dell'A.N.A..

EMBLEMA

Articolo 2

L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello del Gruppo è il Gagliardetto, che devono essere conformi ai modelli statutari. In ogni manifestazione sezionale, o alla quale è interessata la Sezione ed in cui intervenga il Vessillo, su espressa indicazione del C.D.S., almeno una rappresentanza dello stesso ha il dovere di presenziare, in tale circostanza anche i Capigruppo hanno il dovere di portare il proprio Gagliardetto ed i Soci di intervenire.

Lo svolgimento di tutte le cerimonie sezionali e/o di gruppo, deve rispettare le procedure e le regole definite dal C.D.N. in apposita libretta che porta il titolo "Cerimoniale A.N.A.".

Il Vessillo ed i Gagliardetti devono essere presenti in tutte le manifestazioni nazionali e sezionali.

In altre manifestazioni possono intervenire purché siano conformi agli scopi, al carattere, allo spirito dell'A.N.A. e in ogni caso sempre previa autorizzazione del C.D.S., o, se esiste carattere d'urgenza, del Presidente sezionale o da uno dei Vice Presidenti, comunicandolo nel corso del Consiglio Sezionale successivo.

La designazione dell'Alfiere del Vessillo Sezionale è decisa di volta in volta dal C.D.S. e se esiste carattere d'urgenza, dal Presidente Sezionale o da un Vice Presidente rispettivamente.

La scorta del Vessillo è costituita dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai membri del C.D.S., quando ciò non sia possibile il Vessillo è scortato da non meno di due Soci designati.

AMMISSIONE A SOCIO

Articolo 3

La domanda d'ammissione a Socio, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, è redatta su modulo fornito dalla Sezione e trasmesso al più presto alla Segreteria Sezionale che lo conserva, ed è corredata dalla necessaria documentazione in originale, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capogruppo. Nella domanda l'aspirante Socio deve dichiarare, in forma di autocertificazione a sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, la sua appartenenza a reparti alpini e la data del congedo.

Con la sottoscrizione della domanda d'ammissione, il richiedente dichiara di aver letto e di accettare, senza riserva alcuna, lo Statuto ed i Regolamenti, Nazionale e Sezionale, vigenti. In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con gli scopi sociali, con particolare riferimento a qualunque azione di propaganda personale diretta o indiretta, in azioni ed iniziative commerciali, di mercato, giornalistiche, propagandistiche, associazionistiche, sindacali o di ispirazione politica o partitica che possano ricondurlo, in tutto o in parte alla sua appartenenza a qualunque titolo all'ANA e/o alla Sezione o Gruppo. E' altresì vietata la partecipazione personale, o attraverso altri mezzi di comunicazione, a manifestazioni di partiti politici o movimenti d'ispirazione partitica o sindacale o d'opinione, utilizzando i simboli inequivocabili dell'ANA o delle Truppe Alpine in ogni loro forma e caratteristica.

Pur nel rigoroso rispetto della libertà di pensiero individuale, è fatto comunque divieto per tutti gli iscritti ed in modo assoluto a coloro che ricoprono cariche sociali, di esprimere anche a titolo personale, attraverso qualunque mezzo, in particolare la televisione, radio, giornali, pubblicità, incontri e/o dibattiti pubblici, opinioni pur legittime, in merito a fatti della vita comune, sociale, amministrativa, economica o politica, sia di interesse locale che nazionale e internazionale, che possano comunque essere in qualche modo riconducibili con dichiarazioni ufficiali dell'associazione.

Il Presidente e tutti coloro che ricoprono cariche sociali, se chiamati in pubblico dibattito, o debbano rilasciare dichiarazioni pubbliche, ne devono dare comunicazione al C.D.S. prima dell'evento, per ottenerne la formale approvazione ed autorizzazione.

Con la tessera associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio copia dello statuto, del regolamento nazionale e del regolamento sezionale.

Contro la decisione di rigetto è ammesso ricorso al C.D.N. ai sensi dell'art. 4 dello Statuto. Solo i soci Alpini hanno diritto ad accedere alle cariche sociali.

AMICI DEGLI ALPINI

Articolo 4

Gli Amici degli Alpini, che la Sezione ritenga di riconoscere come tali, su proposta dei gruppi interessati, non hanno la qualifica di Socio ordinario. La domanda di iscrizione a Soci aggregati (Amici degli Alpini) è redatta su modulo fornito dalla Sezione ed è proposta da almeno due Soci o dal Capogruppo.

La loro ammissione viene deliberata a maggioranza dal C.D.S. e vengono iscritti in un apposito albo sezionale quali Soci aggregati. Gli Amici degli Alpini pur non avendo la qualifica di Socio, sono tenuti al rispetto del presente regolamento, dello statuto e del regolamento nazionale.

Gli Amici degli Alpini non possono avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino o fregiarsi del distintivo sociale ordinario, non hanno diritto di voto attivo e passivo e non possono accedere a cariche elettive sociali. In caso di deterioramento del rapporto di amicizia e di collaborazione, il C.D.S., sentito il capogruppo interessato ha facoltà di troncare tale rapporto senza particolari formalità.

SEDE/I SOCIALE/I

Articolo 5

Tutti i Soci e gli Amici degli Alpini, in regola con il tesseramento, hanno il diritto di frequentare i locali sociali sezionali e di gruppo, i Soci (Alpini ed Amici) delle altre Sezioni dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti, tramite l'esibizione della relativa tessera sociale ufficiale dell'ANA.

DIMISSIONI

Articolo 6

Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio o di Amico degli Alpini, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione o al proprio Capogruppo che deve dare atto formale per iscritto.

ORGANI SOCIALI SEZIONALI

Articolo 7

Ai sensi dello Statuto gli organi unici esecutivi e deliberatori della Sezione sono:

a) l'Assemblea dei Soci o dei delegati della Sezione;

b) il Presidente;

c) il Consiglio Direttivo Sezionale;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) la Giunta di scrutinio per l'esame di ammissione a Socio.

Il presente regolamento stabilisce inoltre i compiti degli altri organismi interni della Sezione di cui il C.D.S. si avvale per il raggiungimento degli scopi sociali.

ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA SEZIONE

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci o dei Delegati è organo sovrano e delibera con pieni poteri sulle attività della Sezione, di tale Assemblea sarà redatto verbale corredato con i dati di cui all'art. 26 dello Statuto.

L'Assemblea è indetta:

a) in sede ordinaria entro il 15 del mese di marzo di ogni anno;

b) in sede straordinaria quando:

- il Presidente della Sezione e/o il C.D.S. lo reputino necessario;

- ne sia fatta richiesta scritta da parte dei Revisori dei Conti;

- ne sia fatta richiesta scritta da almeno 1/5 dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale, dell'anno in corso.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto alla Segreteria sezionale che provvederà a norma dell'art. 31 dello Statuto, rimandandone gli atti al C.D.S. per le prese d'atto o meno.

L'Assemblea dei Soci (ordinaria o straordinaria) è convocata dal Presidente, o, in caso di mancanza e/o impedimento, dal Vice Presidente vicario, attraverso lettera individuale da inviare a tutti i Capigruppo e se possibile, compatibilmente con i tempi di pubblicazione, sulla stampa sezionale, con preavviso di almeno 15 giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere: data, ora e luogo dell'Assemblea, sia di prima che di seconda convocazione, gli argomenti all'ordine del giorno e, quando fra essi vi siano nomine a cariche sociali, l'elenco dei Soci candidati, rieleggibili e non.

All'Assemblea ordinaria hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente (tesseramento). Alle Assemblee straordinarie hanno diritto di intervenire i Soci in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno in corso.

I Soci intervengono alle Assemblee di persona o si possono far rappresentare mediante delega scritta, firmata da un altro Socio, che si trovi nel pieno dei diritti regolamentati dallo statuto. Ogni Socio non può rappresentare più di 5 Soci.

Se l'Assemblea della Sezione è articolata per Delegati, tutti i Soci devono necessariamente essere iscritti ad un Gruppo che invierà all'Assemblea stessa i propri Delegati, secondo il disposto dell'art. 32 dello Statuto.

Ogni gruppo ha diritto di far partecipare all'Assemblea 1 delegato ogni 25 soci o frazione superiore a 12 soci.

I Gruppi che non raggiungono i 12 soci hanno comunque diritto ad 1 delegato.

Il capogruppo copre di diritto uno dei posti di delegato.

L'Assemblea ordinaria dei Soci o dei Delegati della Sezione è convocata per:

a) discutere e deliberare:

- la relazione dei Revisori dei Conti;

- le relazioni delle varie Commissioni sezionali;

- la relazione finanziaria;

- la relazione morale del Presidente della Sezione;

- il bilancio consuntivo;

- il bilancio preventivo;

- le quote sociali per l'anno successivo;

- altri argomenti all'ordine del giorno.

b) eleggere:

- il Presidente della Sezione;

- il Consiglio Direttivo Sezionale;

- il Collegio dei Revisori dei Conti;

- la Giunta di scrutinio;

- i Delegati all'Assemblea nazionale (art. 14 dello Statuto).

E' vietata l'indicazione della voce "varie" nell'ordine del giorno di convocazione dell'Assemblea Sezionale dei Delegati; sono comunque nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non portati all'ordine del giorno.

L'Assemblea viene chiusa dopo aver esaurito le operazioni di voto e di scrutinio delle schede relative alla carica di Presidente, mentre lo scrutinio relativo alle altre cariche sezionali, avviene nei giorni successivi nei locali sezionali o altri designati.

L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti la metà + 1 dei Soci. In seconda convocazione, che può essere indetta anche nella stessa giornata, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti, nel caso che il numero dei partecipanti presenti personalmente o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea nomina, per alzata di mani, un proprio Presidente al quale compete la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito, un Segretario e tre Scrutatori per il seggio elettorale.

Non possono essere proposti e nominati Soci che direttamente o indirettamente possano avere funzioni di controllo dell'attività sezionale o siano candidati per le cariche sociali.

Per le nomine alle cariche sociali e per questioni particolari, da decidere di volta in volta dall'assemblea stessa, si deve procedere con votazione per scheda segreta.

Elezione cariche sociali:

Il Presidente sezionale, che può anche essere eletto fra i Soci fuori lista purché il candidato si proponga attraverso candidatura scritta da presentarsi al Presidente dell'assemblea all'inizio della stessa. In questo caso , il Presidente dell'Assemblea, nel comunicare la candidatura all'Assemblea ed al collegio scrutinante, inviterà il candidato a presentare la sua candidatura ed il motivi della stessa. Il Presidente sezionale viene eletto a maggioranza assoluta (50% degli aventi diritto + 1), nel caso in cui nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, si procede immediatamente ad una votazione di ballottaggio a maggioranza semplice tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il mandato del Presidente dura tre anni ed è riproponibile e rieleggibile.

Tutte le altre cariche sociali sono elette a maggioranza relativa, il numero dei Consiglieri eletti componenti il Consiglio, escluso il Presidente, è stabilito in 18, il loro mandato dura tre anni.

Il Presidente, i Consiglieri e tutte le cariche sezionali non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi, per la stessa carica. I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti ed i componenti della Giunta di scrutinio, durano in carica tre anni e sono eleggibili per tre volte consecutive.

Qualora il Presidente sezionale, cessi dalle sue funzioni per qualsiasi motivo, oppure se il numero dei Consiglieri si riduca a meno della metà, solo coloro che sono rimasti in carica hanno l'obbligo di convocare entro 90 giorni, un'Assemblea straordinaria perché provveda nel primo caso alla elezione di un nuovo Presidente e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo C.D.S..

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Articolo 9

Il Presidente sezionale:

a) ha la rappresentanza legale della Sezione in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) è il garante con il C.D.S. dell'applicazione nell'ambito della Sezione dello Statuto, del Regolamento nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento sezionale;

c) convoca le assemblee dei Soci;

d) provvede alle esecuzioni delle deliberazioni delle assemblee dei Soci e del C.D.S.;

e) può individuare i tre Vice Presidenti, di cui uno vicario, e dopo il loro assenso ne dà comunicazione al C.D.S. che provvede alla nomina, a maggioranza. In caso di mancata nomina di uno o di tutti i Vice Presidenti da parte del C.D.S. la motivazione dovrà essere espressa e verbalizzata;

f) presiede il Comitato di Presidenza;

g) convoca e presiede il C.D.S.;

h) convoca e presiede la riunione dei Capigruppo;

i) unitamente al C.D.S., cura il patrimonio sezionale ed i beni avuti in gestione e/o custodia, mettendo in atto tutte le procedure ed i sistemi, assicurativi ecc., reperibili sul mercato, per mantenerne indenne ed attualizzato, il valore;

j) sottoscrive i rendiconti finanziari della sezione a loro volta presentati e sottoscritti dal tesoriere e dal segretario sezionale oltre che dai presidenti delle varie commissioni;

k) è il responsabile del Unità di Protezione Civile della Sezione;

l) partecipa al Comitato di redazione del giornale sezionale, in prima persona o attraverso un suo delegato.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione. In mancanza e/o impedimento del Presidente il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario alla vita ed attività associativa e non appena possibile ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o di revocare detto provvedimento.

CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE E CARICHE SEZIONALI

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo Sezionale è composto dal Presidente e da 18 Consiglieri.

Sono eletti Consiglieri sezionali i 18 Soci che hanno ottenuto nell'ordine, il maggior numero di voti, in caso di parità risulta eletto il candidato più giovane di età; nomina a maggioranza, al suo interno tre Vice Presidenti, di cui uno vicario, su proposta del Presidente sezionale, come da precedente art. 9 lettera e, o direttamente attraverso votazione palese o segreta.

Il Consiglio Direttivo Sezionale detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale in relazione al vigente statuto ed ai regolamenti in atto, vigila sulle attività dei gruppi e zone, che potranno esserne chiamati a renderne conto in qualsiasi momento, propone, attua e regola le manifestazioni a carattere sezionale e provvede al normale funzionamento della Sezione conferendo gli opportuni incarichi e disponendo, se del caso, l'assunzione di personale in conformità alla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo Sezionale può espressamente delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, al Comitato di Presidenza che dovrà comunque sempre riferire al C.D.S. quanto deliberato. Può inoltre assegnare compiti particolari a Soci non facenti parte del C.D.S. e/o ad Amici degli Alpini ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Il C.D.S., presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente vicario, si riunisce ordinariamente una volta al mese.

Sono invitati alle sedute, senza diritto di voto, ma di parola se concessa:

a) il Consigliere Nazionale delegato dal Consiglio Direttivo Nazionale;

b) il Segretario Sezionale;

c) il Direttore responsabile del giornale sezionale;

d) il Coordinatore dell'Unità di Protezione Civile, a meno che non faccia parte del C.D.S.;

e) il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

f) il Cappellano Sezionale, (se nominato dal C.D.S.);

g) i Capi Zona;

h) eventuali altri che il Presidente o il C.D.S. ritenga opportuno convocare.

Il Presidente si riserva di limitare la partecipazione ai soli consiglieri sezionali qualora la delicatezza dell'argomento da trattare lo richieda.

Le deliberazioni, per essere ritenute valide sono prese con la presenza di almeno la metà + 1 dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il C.D.S.

Con provvedimento motivato, chi presiede il C.D.S. può sospendere l'esecutività di una delibera approvata al termine della relativa votazione, invitando il C.D.S. ad un riesame. In tal caso la delibera sospesa è sottoposta ad una nuova votazione nel corso della successiva riunione e, se la delibera venisse nuovamente approvata, il Presidente ha l'obbligo di eseguirla.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente, o dal Capogruppo se trattasi di Consiglio di Gruppo e dal rispettivo Segretario e conservata in apposito registro o raccoglitore, presso la segreteria sezionale o di gruppo, in libera consultazione ai Soci.

Ogni Socio ha diritto di chiedere la copia dei verbali approvati, di cui sopra, ha altresì diritto di esaminare, alla presenza di un addetto alla segreteria, i documenti contabili.

Articolo 11

Il Presidente ed i Vice Presidenti costituiscono il Comitato di presidenza.

Il Comitato di presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S., contenente l'elenco degli argomenti di discussione, con all'ultimo punto le varie comunicazioni che non sia stato possibile, per ragioni di tempo inserire nella lettera di convocazione. Ogni Consigliere può proporre al Comitato di presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e che verranno inserite nell'ordine del giorno del primo C.D.S. possibile, tenendo conto della eventuale urgenza delle richieste; nel corso della discussione, il proponente né sarà relatore.

Il Presidente, nel corso del C.D.S., può disporre che la votazione avvenga a scrutinio segreto in casi particolarmente delicati o quando si deliberi in merito a persone.

Il C.D.S. su proposta del Presidente, nomina il Segretario Sezionale ed il Tesoriere e ne fissa i compiti. In caso di decadenza del Presidente sezionale a seguito del verificarsi di uno dei motivi di impedimento elencati nel presente regolamento, possono rimanere in carica, dopo aver ricevuto l'approvazione dal C.D.S., per il disbrigo delle funzioni di ordinaria amministrazione e fino a riconferma o nuova nomina.

Il C.D.S. su proposta del Presidente, propone all'autorità ecclesiastica la nomina del Cappellano Sezionale suggerendone il nominativo tra i sacerdoti iscritti come Soci Alpini della Sezione e, nel caso ciò non fosse possibile, fra coloro che abbiano prestato servizio militare anche in altre armi.

Il Cappellano sezionale è deputato a seguire tutte le cerimonie religiose a carattere sezionale, che vengono elencate nel calendario delle manifestazioni approvato dal C.D.S..

Il Cappellano Sezionale prende posto nelle Adunate Nazionali e Sezionali, fra i Consiglieri, avendo lo stesso rango.

Il Cappellano Sezionale assiste, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Sezionale.

Il Segretario Sezionale è proposto direttamente dal Presidente che deve richiedere la ratifica al C.D.S. a maggioranza, partecipa alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. ed, in caso assolutamente eccezionale, può anche essere persona esterna alla sezione.

All'atto della nomina deve dimettersi entro il primo C.D.S., da ogni eventuale carica sezionale elettiva e non. Collabora con il Comitato di Presidenza per la normale gestione amministrativa della sezione, in particolare:

- tiene i rapporti amministrativi con la sede nazionale;

- segue il corretto svolgimento dell'attività amministrativa del personale collaboratore che dipende direttamente dal presidente;

- in collaborazione con le competenti commissioni sezionali, organizza l'attività sezionale;

- collabora alla redazione del bilancio sezionale, alla predisposizione del bilancio di previsione unitamente ai Responsabili delle

Commissioni sezionali;

- coadiuva il responsabile della Commissione Patrimonio nella gestione ed il buon uso dei mezzi tecnici e delle strutture Sezionali, in proprietà o gestione.

Il suo operato è direttamente controllato dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal C.D.S. e dai revisori dei conti; non può assumere iniziative o prese di posizione istituzionali senza il consenso preventivo del Comitato di Presidenza o del C.D.S..

Può essere coadiuvato, su approvazione del C.D.S., in caso di necessità, da persona anche esterna e pratica.

Nessuna forma di emolumento gli potrà essere riconosciuta se non per eventuali rimborsi spese, sostenuti per conto della sezione, autorizzati espressamente dal Presidente. In sostituzione della figura del Segretario Sezionale può essere individuato il Coordinatore della Segreteria o della "Casa Sezionale", con il compito di organizzare e coordinare l'attività di altre figure, presenti nella struttura della segreteria e preposte ad argomenti specifici dell'attività sezionale (stampa, bilancio, rapporti con enti ed associazioni ecc.) in collaborazione con l'eventuale personale dipendente. I compiti della struttura succitata, sono quelli individuati per la figura del Segretario sezionale e vengono assolti collegialmente.

Il Segretario della P.C., collabora con il segretario sezionale, ed è proposto dal Presidente sezionale in accordo con il Segretario sezionale e il Coordinatore sezionale della PC., la nomina è ratificata dal C.D.S. a maggioranza. Segue, in collaborazione con i Capisquadra alle incombenze amministrative e burocratiche della P.C., lasciando al personale collaboratore sezionale quelle di carattere contabile/amministrativo.

Collabora con il Responsabile della Commissione Patrimonio per la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi dei mezzi tecnici e delle attrezzature in dotazione alla P.C..

Nessuna forma di emolumento gli potrà essere riconosciuta se non per eventuali rimborsi spese, sostenuti per conto della Sezione, autorizzati espressamente dal Presidente.

Il Tesoriere è proposto e presentato dal Presidente sezionale in occasione di uno dei primi consigli dopo le elezioni ed il suo nominativo deve essere scelto tra i Consiglieri eletti (eccezionalmente e con chiara motivazione potrà essere presentato anche un non eletto). Fino alla ratifica della nuova nomina rimane in carica per l'ordinaria amministrazione il Tesoriere uscente. Il Tesoriere, la cui nomina deve essere approvata dal C.D.S. a maggioranza, ha potere di firma disgiunta, se rilasciata delega, per i soli atti di corrente amministrazione, pagamenti, rapporti bancari, assicurativi e di contratto, il tutto dietro presentazione a ratifica, di documenti contabili regolari, predisposti dalla segreteria sezionale, a seguito delibera del C.D.S..

Ha la responsabilità della movimentazione dei C/C e di ogni eventuale titolo di pagamento. Controlla in ogni momento le movimentazioni giornaliere di cassa. Deve essere interpellato per ogni acquisto che superi € 100,00 e ne deve dare l'avvallo scritto. Per cifre superiori e con limite ad € 500,00 l'avvallo deve essere autorizzato, per iscritto, dal Presidente sezionale. Per importi superiori la spesa deve essere sempre controfirmata anche dal Presidente, che ne deve tuttavia prima chiedere il consenso al C.D.S..

Il Tesoriere risponde sempre, se convocato, al Comitato di Presidenza e per ogni suo atto al C.D.S.. Può essere presente alle visite dei Revisori dei conti. Fornisce resoconto dell' attività contabile nel corso della assemblea annuale. Non può ricoprire, per la sua delicata funzione, altre cariche a livello sezionale.

Articolo 12

Il Consigliere che non interviene a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica per rinuncia al proprio mandato, dopo aver verificato l'avvenuta regolare convocazione.

Il Consigliere che per qualsiasi motivo abbia cessato di far parte del C.D.S prima della scadenza del proprio mandato, è sostituito da colui che nella precedente assemblea dei Soci ha ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, il quale assume l'anzianità del sostituito, relativamente all'ultimo mandato.

Articolo 13

Tutti coloro che partecipano alle riunioni del Comitato di Presidenza e del C.D.S. hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo e riservatezza sugli atti trattati non divulgabili. Chi contravverrà a tale norma potrà essere sottoposto a provvedimento disciplinare come da statuto.

ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE SEZIONALI

Articolo 14

Tutti i soci della Sezione hanno pari diritto di ricoprire qualunque carica nell'ambito sezionale purché in regola con le norme statutarie, nazionali e sezionali e di integrità morale atta a non portare discredito all' Associazione.

Ogni carica sezionale con l'esclusione di quella a Delegato alla Assemblea nazionale e Capogruppo, è strettamente incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta in ambito sezionale, Capo zona compreso, a qualsiasi titolo.

Qualora il Socio eletto si trovi in una delle condizioni indicate nel primo capoverso del presente articolo, la sua elezione sarà automaticamente nulla. Nella ipotesi indicata dal secondo capoverso, dovrà invece, dichiarare per iscritto a quale carica rinuncia.

Con riferimento al precedente art. 3 colui che ricopre la carica di Presidente sezionale deve dare le dimissioni da detta carica, con lettera indirizzata al C.D.S., immediatamente prima di formalizzare ufficialmente una qualunque eventuale carica e/o candidatura elettiva politica, anche a livello amministrativo in ambito partitico o sindacale sia in sede locale, provinciale, regionale, nazionale od europea. Tutte le proposte per le candidature a tutte le cariche sezionali elettive debbono pervenire alla segreteria sezionale almeno quaranta giorni prima della convocazione dell'Assemblea elettiva ed essere esclusivamente formalizzate con i moduli predisposti dalla segreteria e sottoscritte dal Candidato, da un Rappresentante del Gruppo di appartenenza, nonché, qualora tali documenti non si trovino già depositati in segreteria sezionale, da copia del congedo, curriculum associativo e relativa autocertificazione di essere in regola come stabilito dall'art. 21 dello statuto.

La segreteria sezionale verificata la conformità delle proposte di candidatura, le trasmette alla Commissione elettorale per la verifica della conformità regolamentare e la predisposizione delle schede elettorali.

ZONE

Articolo 15

La Sezione riconosce la suddivisione dei Gruppi in zone come valido strumento per meglio perseguire gli scopi associativi.

Sono pertanto costituite le seguenti zone denominate:

- Verona 1

- Verona 2

- Lessinia Occidentale

- Bassolago ed Entroterra

- Medio Adige

- Valpolicella

- Isolana

- Baldo Alto Lago

- Basso Veronese

- Mincio

- Valpantena- Lessinia

- Val d'Alpone

- Val d'Illasi

- Adige Guà

Detta suddivisione può essere modificata numericamente e territorialmente con una semplice delibera da parte del C.D.S. a maggioranza.

Ogni zona ha solo funzioni consultive, non vincolanti per il C.D.S.

Il C.D.S., su proposta dei consigli delle zone, composto dai Capigruppo della zona o dai loro rappresentanti, approva il regolamento per il funzionamento delle stesse, allegato al presente, tenendo conto dei seguenti punti:

a) il Capo zona viene individuato dai Capigruppo della zona o loro delegati, e nominato dal C.D.S., rimane in carica tre anni e può essere eletto per un massimo di tre mandati consecutivi;

b) il Capo zona coordina e presenzia alle manifestazioni di zona, alle Assemblee dei Gruppi. Tiene i contatti tra Sezione e Gruppi, discute sui vari argomenti e problematiche trovandone la soluzione ed all'occorrenza rappresenta la Sezione nell'ambito della propria zona. Partecipa alle riunioni del C.D.S. come specificato nell'art. 10;

c) il Capo zona può anche ricoprire la carica di Capogruppo, ma è incompatibile con

le altre cariche sezionali;

d) le zone al loro interno possono organizzarsi secondo le proprie necessità e abitudini sempre nel rispetto degli statuti e regolamenti.

Le cariche interne sono facoltà del Capo zona sentiti i pareri, vincolanti a maggioranza, dei rispettivi Capigruppo;

e) ogni zona può organizzare annualmente una adunata zonale, purché vi siano motivazioni valide e che la zona non sia interessata all'adunata sezionale, richiedendo e concordando la data e le modalità con la competente Commissione Sezionale entro il mese di agosto dell'anno precedente, l'effettuazione della stessa.

Il raduno di zona non dovrà coincidere con le seguenti manifestazioni: Adunata

nazionale, Triveneto, Adunata Sezionale, Anniversario fondazione Corpo degli Alpini, Pellegrinaggi a Costabella, Ortigara, Fittanze, Scalorbi e Conca dei Parpari, Assemblea Sezionale ed eventuale Assemblea dei capigruppo.

Non deve altresì interferire con zonali già programmate ed autorizzate;

f) il Capo zona è tenuto a riunire i gruppi almeno due volte all'anno o comunque ogni qualvolta ci sia la necessità. Dovrà farne avviso scritto alla Sezione indicando luogo, ora e data, ed al termine dovrà inviare in tempi brevi copia del relativo verbale alla Segreteria sezionale unitamente al bilancio annuale. Sono tenuti a partecipare alle riunioni di zona i Capigruppo o loro rappresentanti. In caso di votazione, che può essere con voto palese o segreto a maggioranza semplice, ogni gruppo rappresentato ha diritto ad un voto;

g) i Capi zona sono coordinati da un Responsabile nominato nell'ambito del C.D.S.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 16

I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, sono costituiti in proprio collegio ed eleggono, al loro interno, entro 15 giorni dalla nomina, un Presidente.

Qualora si determinino vacanze di posto tra i componenti del Collegio dei Revisori dei conti, subentra il membro supplente in ordine di voti ottenuti nella precedente assemblea dei Soci e/o delegati.

I rendiconti finanziari consuntivi e preventivi annuali sono presentati dal Presidente il Collegio dei Revisori dei Conti almeno 30 giorni prima dell'Assemblea ordinaria dei Soci o dei Delegati.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti la vigilanza continua sulla gestione economico-finanziaria della Sezione, devono accompagnare i bilanci consuntivi e preventivi annuali con una propria relazione all'Assemblea sezionale, esprimendo il proprio parere in merito. Curano che i bilanci siano depositati presso la Segreteria almeno 10 giorni prima dell'Assemblea ordinaria, per permetterne la consultazione da parte dei Soci.

GIUNTA DI SCRUTINIO

Articolo 17

La Giunta di scrutinio è composta da tre membri ed ha il compito di esaminare, entro 30 giorni dalla presentazione, le domande di ammissione a Socio (Alpino o aggregato), accertando i requisiti richiesti, avvallandole, con la firma di almeno due componenti.

In caso di parere negativo ne precisa i motivi con nota da trasmettere al C.D.S..

Qualora si determinino vacanze di posto tra i suoi componenti, la Giunta di scrutinio è integrata nella successiva Assemblea dei Soci ed il nuovo eletto assumerà l'anzianità del sostituito.

La Giunta di scrutinio provvede alle periodiche verifiche del repertorio dei Soci e degli Amici degli Alpini e ne trasmette le evidenze alla segreteria.

GRUPPI

Articolo 18

La richiesta di costituzione di un Gruppo è rivolta al C.D.S. da chi ne ha l'iniziativa ed ha raccolto l'adesione del numero minimo dei Soci previsto dallo Statuto.

L'Assemblea dei soci del Gruppo nomina il Capogruppo ed un Consiglio di Gruppo, con un numero pari di membri, proporzionale al numero degli iscritti al Gruppo stesso, da individuare di volta in volta, prima della votazione o previsto dal Regolamento di Gruppo.

Il Capogruppo ed il Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rinnovabili, salvo diversa disposizione del Regolamento del Gruppo, che deve essere approvato preventivamente dal C.D.S..

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Gli eletti dovranno presentare, con il verbale delle elezioni, anche copia del congedo e/o documento similare (autocertificazione). Tra il 1 novembre ed il 31 marzo, prima dell'Assemblea Sezionale, di ogni anno sociale, il Capogruppo riunisce i Soci in Assemblea ordinaria per:

a) deliberare in merito alla relazione morale ed al rendiconto finanziario dell'anno sociale scaduto;

b) determinare la quota associativa del Gruppo;

c) discutere e deliberare su argomenti interessanti l'attività del Gruppo;

d) eleggere le cariche sociali e di Gruppo (ogni triennio o anticipata in caso di dimissioni).

L'assemblea nomina il proprio Presidente al quale competono la verifica dei poteri e la regolarità del dibattito.

Il Presidente della Sezione, od un suo Delegato, può sempre intervenire alle assemblee di Gruppo. La presenza è obbligatoria in caso d'Assemblea elettiva.

Può essere convocata l'Assemblea straordinaria di Gruppo quando il Capogruppo o il Consiglio, lo ritenga opportuno o quando almeno 1/10 dei Soci, con minimo di 5, ne faccia richiesta scritta al Capogruppo e per conoscenza al Presidente sezionale, specificandone i motivi. In questo caso l'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni; trascorso tale termine la convocazione viene fatta nei 60 giorni successivi da un Commissario nominato dal C.D.S..

La convocazione delle Assemblee di Gruppo (ordinaria e straordinaria) è effettuata dal Capogruppo, o nei casi succitati dal Commissario sezionale, con avviso scritto inviato a tutti i Soci, e per conoscenza al Presidente sezionale, con le stesse modalità indicate per la Sezione all'art. 8.

Ogni Capogruppo trasmette alla Segreteria sezionale, copia del verbale dell'Assemblea dei Soci, le relazioni morale e finanziaria approvate dall'assemblea dei Soci, nonché l'elenco delle cariche sociali del Gruppo.

Entro il 15 settembre di ogni anno i Capigruppo consegnano alla Segreteria sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno versato la quota sociale dell'anno in corso, restituiscono inoltre i bollini eventualmente eccedenti e saldano l'importo ancora dovuto.

Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei Soci si riduca per un anno al 50% dal minimo stabilito dallo Statuto, in questo caso i soci rimasti verranno inseriti d'ufficio nell'elenco soci del Gruppo territorialmente più vicino.

GIORNALE SEZIONALE

Articolo 19

Il giornale della Sezione è il "Il Montebaldo" (nel seguito indicato come "giornale sezionale").

E' compito del giornale sezionale concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra i Soci favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo, con piena autonomia discrezionale del Direttore responsabile. Esso dovrà fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della vita sezionale. Sarà palestra di idee, di opinioni e dialogo in ambito istituzionale. Dovrà anche confrontarsi con la vita del mondo d'oggi esprimendo l'idea dell' Associazione. Sarà curata la parte storica, culturale e divulgativa affinché sia un periodico la cui lettura possa anche esulare dal tipico bollettino e portare anche persone al di fuori dal mondo alpino alla sua lettura con particolare riguardo ai giovani, con lo scopo di uscire dall'ambito puramente finalizzato e farne una lettura di qualità per tutti.

Comitato di redazione

Il giornale sezionale è curato da un comitato di redazione il cui Presidente è di diretta nomina del Presidente sezionale e scelto tra i componenti del C.D.S.. La sua nomina deve essere ratificata dal C.D.S. a maggioranza. Egli risponde direttamente, per la parte editoriale, istituzionale, di bilancio e di spesa, al Presidente sezionale ed al C.D.S. e per la parte giornalistica e di legge sulla stampa, al Direttore responsabile scelto dal C.D.S. su proposta del Presidente sezionale e tra gli iscritti all'albo dei giornalisti e/o pubblicisti, a cui spetta la responsabilità legale della testata e di rispetto della legge sulla stampa.

Al Presidente del comitato di redazione spetta inoltre controllare e di ratificare il bilancio del giornale, predisporre i termini indicativi per quello consultivo e preventivo. Controllare le spese gestionali e, in concerto con il Segretario sezionale ed il Tesoriere, valutare nuovi contratti di stampa e/o di spese di edizione o postali. Propone gli altri componenti del comitato, che possono anche non essere Soci, la cui ratifica spetta al C.D.S. così come l'eventuale addetto alla impaginazione.

Risponde al C.D.S. anche del buon uso e dei capitoli di spesa relativi al computer e a tutti i macchinari in uso ed ai programmi atti alla impaginazione. Cura i rapporti con tutta le stampa alpina e con la Sede nazionale in tema di stampa.

Da relazione della attività del giornale nel corso dell' assemblea annuale.

All'inizio di ogni anno sociale il C.D.S. nomina il Direttore responsabile e il comitato di redazione.

Il Presidente o suo delegato, fa parte di diritto del Comitato di redazione.

Il Direttore responsabile rimane in carica 1 anno e può essere sostituito:

a) dietro sua espressa richiesta;

b) quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore responsabile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.

Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nel conteggio della quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola con il pagamento della stessa.

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

UNITA' DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 20

Ai sensi dello Statuto è costituita in seno alla Sezione un Nucleo di Protezione Civile.

Il Presidente sezionale nomina previo parere consultivo non vincolante del C.D.S., il coordinatore di unità di P.C..

Fatte salve le norme regolamentari nazionali di Protezione Civile il Presidente sezionale è l'unico responsabile mentre il Coordinatore ed i Capisquadra sono responsabili sotto un profilo tecnico operativo dei singoli settori.

Il Coordinatore di unità di Protezione Civile partecipa senza diritto di voto alle riunioni del C.D.S.,se non Consigliere sezionale.

L'Unità non ha autonomia amministrativa ed è gestita mediante l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. e dall'Assemblea dei delegati, all'inizio di ogni anno sociale.

Il C.D.S., su proposta del Coordinatore, Capisquadra e volontari, approva il regolamento per il funzionamento della Protezione Civile Sezionale, allegato al presente, che ne è parte integrante.

CORI E FANFARE

Articolo 21

L'attività dei cori e delle fanfare deve fare riferimento agli scopi descritti nello Statuto. Nell'ambito della Sezione sono costituiti

i cori sezionali, dotati di proprio Statuto con la denominazione di "Coro A.N.A. della Sezione di Verona" il cui Presidente cura i rapporti con il C.D.S..

Nell'ambito della Sezione sono costituite le fanfare sezionali, dotate di proprio Statuto con la denominazione di "Fanfara A.N.A. della Sezione di Verona" il cui Presidente cura i rapporti con il C.D.S.

I rapporti tra la Sezione ed i cori e le fanfare sono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal C.D.S..

Tutti i cori e fanfare dovranno avere e depositare in sezione un Regolamento che dovrà essere approvato dalla commissione cori e fanfare e dal C.D.S..

I cori A.N.A. e le Fanfare, si impegnano a dare la propria disponibilità, per le manifestazioni sezionali programmate dal C.D.S., a titolo gratuito. L'eventuale rimborso spese sarà valutato in commissione.

Gli organizzatori delle manifestazioni sezionali, per l'utilizzo di Cori e Fanfare A.N.A., devono fare riferimento alla competente Commissione sezionale, che programmerà la partecipazione.

Responsabile della commissione cori e fanfare

E' di nomina diretta del C.D.S. su proposta del Presidente sezionale, a maggioranza. E' scelto tra i componenti del C.D.S. possibilmente con conoscenze artistiche/musicali, cura i rapporti con i cori e le fanfare sezionali. Ne detta i riferimenti artistici per quanto concerne l'attività istituzionale lasciando libertà di espressione per l'attività extra sezionale. Stila il calendario delle presenze in occasione delle manifestazioni a carattere sezionale. Cura che l'attività istituzionale sia consona allo statuto dell'A.N.A. e al Regolamento sezionale. Cura i capitoli di spesa e stila il fabbisogno di spesa imputabile al bilancio annuale e di previsione sezionale. Partecipa direttamente, quando possibile, o attraverso gli altri componenti della commissione, che sceglierà anche tra i non soci, previa approvazione del C.D.S., alle manifestazioni artistiche dei cori e fanfare anche extra sezionali. Sceglie in base a riferimenti artistici e sociali i nuovi cori. Risponde direttamente al C.D.S. della attività svolta. Relaziona all'assemblea annuale.

GRUPPI SPORTIVI ALPINI

Articolo 22

Nell'ambito della Sezione è costituito il coordinamento dei Gruppi Sportivi Alpini (G.S.A.).

Il C.D.S. nomina il Responsabile delle attività sportive che cura i rapporti tra il C.D.S. ed il coordinamento dei G.S.A..

I rapporti tra la Sezione ed il G.S.A. sono disciplinati da regolamenti approvati dal C.D.S.

Responsabile commissione sport

E' di nomina diretta del C.D.S. su proposta del Presidente sezionale a maggioranza. E' scelto tra i componenti del C.D.S., tra coloro che hanno particolari affinità e carisma nel mondo sportivo, si occupa di tutta l'attività sportiva sezionale, segue i vari gruppi sportivi, partecipa alle varie attività promozionali e promuove con iniziative lo sport Alpino. Si avvale di collaboratori scelti anche tra i non soci su approvazione del C.D.S..

Stila il calendario delle varie manifestazioni e ne cura i capitoli di spesa rendicontando al C.D.S. e al Tesoriere per le parti di loro competenza, stila il fabbisogno di spesa imputabile a bilancio annuale e di previsione. Risponde direttamente al C.D.S. e relaziona all'assemblea annuale.

PATRIMONIO E SEDE SEZIONALE

Articolo 23

L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S..

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. all'inizio di ogni anno sociale.

Responsabile commissione patrimonio

E' di nomina diretta del C.D.S. su proposta del Presidente sezionale a maggioranza. E' scelto tra i componenti del C.D.S., si può avvalere per la sua attività, di persone anche non Soci su approvazione del C.D.S., cura la sede sezionale sia sotto l'aspetto tecnico come edificio sia sotto l'aspetto burocratico, cura tutta la parte patrimoniale immobiliare, mezzi e materiali della sezione ed i rapporti con la sede nazionale. Cura i rifugi in concerto con l'Ispettore dei rifugi e i vari monumenti di pertinenza sezionale. Cura le baite alpine sotto l'aspetto della consulenza generale e burocratica, i monumenti e le chiesette alpine e la raccolta nell'apposito fondo delle offerte. E' un incarico tecnico. Risponde direttamente al C.D.S. e relaziona all'assemblea annuale.

Articolo 24

Responsabile commissione manifestazioni

E' di nomina diretta del C.D.S. su proposta del Presidente sezionale a maggioranza. E' scelto tra i componenti del C.D.S., si avvale di collaboratori preferibilmente Soci anche non Alpini, con esperienza organizzativa approvati dal CDS. Cura il programma e lo svolgimento delle manifestazioni sezionali e di zona , secondo le norme statutarie e di regolamento sezionale. Cura che sia applicata la normativa per le manifestazioni e provvede che si svolgano nel massimo ordine. Cura le adunate nazionali e provinciali ed è consulente dei Gruppi per lo svolgimento delle manifestazioni locali. Redige il fabbisogno annuale per l'attività nel bilancio di previsione. Con la collaborazione della segreteria sezionale informa i gruppi delle varie necessità per lo svolgimento delle manifestazioni. Approva i manifesti e la stampa inerente le manifestazioni e ne sottopone l'approvazione al C.D.S., relaziona all'assemblea annuale.

Articolo 25

Commissione sezionale giovani

E' di nomina diretta del C.D.S. su proposta del Presidente sezionale e del Comitato di presidenza, a maggioranza. E' un gruppo di lavoro, scelto tra i giovani iscritti alla sezione, con il compito di individuare e proporre obiettivi e finalità al fine di avvicinare i giovani all'attività sezionale, con lo scopo di favorire il giusto ricambio generazionale a tutti i livelli all'interno degli organi direzionali e direttivi, sezionali e di gruppo.

Lavora di concerto con tutte le altre realtà sezionali ed è organo consultivo diretto del Comitato di presidenza.

Tra i componenti proposti dal Comitato di presidenza e nominati dal C.D.S., viene individuato il Responsabile che è il portavoce della commissione e può partecipare al C.D.S., senza diritto di voto, relaziona all'assemblea annuale.

Articolo 26

Responsabile commissione solidarietà e beneficenza

E' di nomina diretta del C.D.S. su proposta del Presidente sezionale a maggioranza. E' scelto tra i componenti del C.D.S., si avvale di collaboratori preferibilmente Soci anche non Alpini, con esperienza organizzativa e di solidarietà, approvati dal CDS. Gestisce il fondo assegnato dal C.D.S. per le opere di solidarietà, individuando sistemi e metodi per il reperimento dei fondi da destinare allo scopo. Collabora in modo diretto, con le altre componenti sezionali, in modo tale da favorire in tutta l'attività sezionale, la diffusione della cultura della solidarietà e del volontariato. Risponde direttamente al C.D.S. e relaziona all'assemblea annuale.

Articolo 27

Il C.D.S. riconosce come appartenenti alla sezione i Gruppi Alpini a norma dello statuto e del presente regolamento. Non lo sono pertanto tali i "circoli" anche se creati nel contesto di un Gruppo Alpino, che dovranno pertanto rispondere a quanto previsto dalle normative statali, regionali, locali e del Codice Civile.

Qualora, per varie necessità locali, dovesse necessariamente costituirsi un "circolo" parallelamente ad un Gruppo, questi dovrà darne avviso alla Sezione. Esso dovrà avere uno statuto che contempli apertamente gli iscritti all'A.N.A. come soci di diritto e dovrà essere sottoposto al vaglio del C.D.S.. E' fatto divieto di emettere tessere che in qualche modo possono essere confuse con quelle dell'A.N.A. e con quote associative atte ad entrarne in palese concorrenza.

Articolo 28

Ogni atto disciplinare nei confronti dei Gruppi o di Soci appartenenti a qualunque titolo alla Sezione, nel rispetto delle norme e procedure in materia indicate dallo Statuto Nazionale e per fatti iscrivibili in violazione delle norme statutarie, nazionali e del presente regolamento, o tali da poter nuocere alla Associazione, dovrà essere vagliato e sottoposto esclusivamente al giudizio del C.D.S.. Il Presidente sezionale, ricevuta la richiesta o la segnalazione contesta all'interessato per iscritto la violazione, ricevutane risposta entro 10 giorni, lo sottopone al C.D.S. e presentati i fatti, chiederà la votazione a maggioranza dei presenti, che potrà svolgersi o per voto palese o segreto. Qualora il C.D.S. lo ritenga necessario, potrà essere eletto un collegio di tre probiviri delegati alla disciplina statutaria e normativa in generale.

Articolo 29

Le Baite sono il luogo di incontro e di rappresentanza di un Gruppo. Esse sono di diretta dipendenza del Gruppo per la gestione generale ed amministrativa, che ne risponde civilmente e penalmente con il Capogruppo ed il Consiglio Direttivo pro-tempore. La Sezione e la Sede Nazionale non hanno alcuna ingerenza nella loro edificazione e conduzione generale, se non per quelle in proprietà, la cui gestione burocratica dipende dalla Commissione Sezionale Patrimonio.

Tuttavia esse debbono uniformarsi alle norme statutarie e di Regolamento sezionale per quanto riguarda la rappresentanza "istituzionale". Non possono essere usati simboli non facenti parte del corollario Alpino e/o diversi dal Logo nazionale depositato.

Non possono tenersi riunioni politiche o partitiche o sindacali.

L'ingresso dei Soci Alpini ed Aggregati in regola con il tesseramento è regolamentato dalle norme statutarie e sezionali.

La loro conduzione deve essere secondo le norme fiscali, amministrative e sanitarie dello Stato e degli Enti locali.

Ogni attività connessa con la funzione della baita deve essere rispondente ai criteri di liceità e correttezza commerciale.

Ogni attività diversa da quella puramente istituzionale deve essere svolta nei canoni delle norme statali, regionali e locali.

La Commissione patrimonio Sezionale ha il compito di valutare e sorvegliare sull'attività istituzionale delle baite e fornire, quando richiesta, attività di consulenza.

SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE O DEI SUOI GRUPPI

Articolo 30

Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente dei Soci della Sezione o del Gruppo. Per la validità di questa Assemblea devono essere presenti, personalmente o per delega, almeno i 2/3 degli aventi diritto. La relativa delibera dovrà essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'eventuale patrimonio ed i materiali della Sezione o dei Gruppi, in caso di scioglimento, saranno devoluti rispettivamente alla Sede Nazionale o alla Sezione.

MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 31

Il C.D.S. potrà proporre modifiche al presente Regolamento. Le modifiche saranno valide dopo l'approvazione dell'Assemblea dei Soci e la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale.

La modifica della normativa nazionale, che preveda l'adeguamento del presente regolamento, può essere adottata direttamente dal C.D.S., ed entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione.

Ogni modifica regolarmente approvata dovrà essere portata a conoscenza dei Soci con idonei mezzi.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Regolamento, e per quanto può essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Nazionale e del Codice Civile in via residuale. Tutti gli allegati al presente Regolamento, che ne sono parte integrante, essendo disposizioni non regolamentari ma organizzative, sono deliberate ed approvate direttamente dal C.D.S., nel rispetto delle normative vigenti, ed entrano in vigore immediatamente dopo l'approvazione.

Il presente regolamento annulla e sostituisce quello approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 17.12.1994, mantenendo inalterate, le anzianità di carica pregresse, per le figure sezionali per le quali sono previste.

Ultimo aggiornamento Domenica 14 Marzo 2010 20:28